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Statuti Associazione

Scuola Aurea

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione Scuola aurea è costituita un’associazione senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

 

Art. 2

L’associazione ha per scopo:

  • Promuovere una pedagogia che metta al centro i bisogni del bambino, le sue naturali competenze e le sue naturali tappe di sviluppo. Che proponga un insegnamento che utilizzi e rafforzi gli innati entusiasmo,curiosità e autodeterminazione degli allievi e permetta loro di sperimentare e sviluppare tutte le componenti umane: fisiche, emotive, cognitive e spirituali dando ad ognuna eguale importanza.

  • Promuove la profonda conoscenza di sé, nonché relazioni (intra ed extra personali) basate su condivisione, empatia, rispetto e gratitudine, tra bambini, giovani e adulti. Particolare attenzione è data alla formazione personale e informazione di docenti, genitori e membri dell'associazione cosicché attraverso la loro esperienza e crescita personale possano trasmettere questi valori in modo autentico e diretto alle future generazioni, creando spazi e relazioni armoniose in cui i bambini possano evolvere in serenità e fiducia.

  • Per il perseguimento dei suoi obbiettivi l’associazione fonda e gestisce istituti scolastici e sociali, organizza corsi di formazione, eventi, e altre attività divulgative, di condivisione e incontro.

 

Art. 3

L’associazione ha sede a Osogna. La sua durata è indeterminata.

 

 

 

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea generale

  • il Comitato direttivo

 

Art. 5

I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, da donazioni e lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione, dalle rette scolastiche e da eventuali sussidi pubblici.

L’esercizio annuale ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

 

 

 

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2. che abbiano versato l’annuale tassa sociale il cui ammontare è definito dal Comitato che può anche decidere di optare per l'offerta libera.

Se i mezzi lo consentono, l’associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all’associazione.

 

Art. 7

L’associazione è composta da:

  • membri individuali (attivi, con diritto di voto nell’Assemblea)

  • membri famiglia (attivi, con diritto di voto nell’Assemblea)

  • simpatizzanti (passivi, senza diritto di voto nell’Assemblea)

 

Art. 8

Le domande di ammissione in qualità di membro individuale o membro famiglia vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei nuovi membri o la rifiuta senza indicarne il motivo. Un rifiuto può essere oggetto di ricorso presso l’Assemblea generale entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso va presentato per iscritto alla Presidenza.

Ogni membro riconosce, con la sua adesione, statuti e decisioni degli organi competenti. L’ammissione sottostà al pagamento di una tassa sociale annuale. Acquisiscono lo statuto di simpatizzanti coloro che sostengono materialmente l'associazione senza tuttavia aderire.

 

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni.

b) esclusione «per validi motivi».

L’esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L’interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all’Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni consecutivi comporta l’esclusione dall’associazione.

 

 

 

Assemblea generale

Art. 10

L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed è composto da tutti i suoi membri. Nel caso non si deliberi con il metodo del consenso ma attraverso una votazione ogni membro individuale dispone di un voto. I membri famiglia includono alunni o ex alunni delle scuole dell'Associazione con i loro genitori e/o detentori dell'autorità parentale, ognuno dei quali dispone di un voto. Il comitato si riserva di fissare annualmente il limite di età e le condizioni che permettono a membri minorenni di partecipare ai voti e ai lavori assembleari.

 

Art. 11

L’Assemblea generale ha le seguenti competenze:

  • adotta e modifica lo Statuto

  • nomina i membri del Comitato direttivo che devono essere maggiorenni

  • delibera sulla linea di lavoro dell’associazione

  • approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo

  • dà l’incarico al Comitato direttivo

  • si pronuncia sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno.

L’Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

 

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno venti giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un’Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

 

Art. 13

L’Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato direttivo.

 

Art. 14

Le decisioni dell’Assemblea generale vengono adottate con il metodo del consenso o per votazione con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

 

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno cinque membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

 

Art. 16

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Comitato direttivo.

 

Art. 17

L’ordine del giorno dell’Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

  • il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato

  • uno scambio di vedute sull’andamento dell’associazione

  • i libri contabili

  • le proposte individuali.

 

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno dieci giorni prima.

 

Art. 19

L’Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un terzo dei membri dell'associazione.

 

 

 

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all’Assemblea generale.

 

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall’Assemblea generale che siano maggiorenni. Possono essere rieletti più volte. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell’associazione lo esigono.

I dipendenti salariati o volontari possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato direttivo con voto consultivo. Gli allievi delle scuole dell’associazione possono partecipare ai lavori del Comitato direttivo con voto consultivo.

 

Art. 22

L’Associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

 

Art. 23

Il Comitato direttivo ha il compito di:

  • prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi

  • convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie

  • prendere decisioni relative all’ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione

  • garantire l’applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell’associazione.

  • stabilisce la quota annuale dei membri individuali e famigliari

  • elegge tra i suoi membri presidente e segretario

  • amministra l’Associazione e ne gestisce gli affari correnti

  • assume e congeda il personale retribuito e volontario e definisce, in accordo con questi ultimi la linea pedagogica delle scuole

  • stabilisce i compiti del personale volontario e retribuito

  • controlla l’operare del personale volontario e retribuito

  • delibera sulla procedura di ammissione degli allievi

  • fissa la retta scolastica e la retribuzione del personale

  • gestisce le relazioni con i partner ( ad esempio Stato, Cantone, Comune, proprietari degli immobili)

  • Conferisce all’occasione mandati a tempo determinato a membri dell’Associazione o esterni ad essa.

 

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione.

 

 

 

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea generale con il metodo del consenso. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

 

Il presente Statuto è stato adottato dall’Assemblea costituente del 6 agosto 2015 a Biasca

e sottoscritto dai rappresentanti dell'associazione:

 

 

Cindy Fogliani - Presidente

 

 

 

Mirjam Pellanda - Segretaria

 

 

 

Sabrina Bianchi - Membro

 

 

 

Sandra Cortesi - Membro

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